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Sez. L, Sentenza n. 3674 del 30/05/1986 (Rv. 446565 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STAT. LAVORATORI - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO.*
Stato
decisa il 1986-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446565-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STAT. LAVORATORI - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO.*

La tutela reale posta dall'art. 18 stat. Lavoratori trova applicazione - per effetto della sentenza interpretativa (di rigetto) n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - anche nell'ipotesi di inosservanza delle garanzie richieste (dai primi tre commi dell'art. 7 stat. Lavoratori) per l'adozione del licenziamento disciplinare, talché dall'accertata illegittimità di quest'ultimo per inosservanza di tale Forma legale consegue l'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato. (V 7501/83, mass n 432106; (V 3130/83, mass n 428043).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)