Sez. L, Sentenza n. 3674 del 30/05/1986 (Rv. 446565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STAT. LAVORATORI - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PREVISTE DAI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 STAT. LAVORATORI - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO.*
La tutela reale posta dall'art. 18 stat. Lavoratori trova applicazione - per effetto della sentenza interpretativa (di rigetto) n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - anche nell'ipotesi di inosservanza delle garanzie richieste (dai primi tre commi dell'art. 7 stat. Lavoratori) per l'adozione del licenziamento disciplinare, talché dall'accertata illegittimità di quest'ultimo per inosservanza di tale Forma legale consegue l'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato. (V 7501/83, mass n 432106; (V 3130/83, mass n 428043).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)