Sez. L, Sentenza n. 7501 del 20/12/1983 (Rv. 432106 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, le garanzie procedurali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 sono applicabili ai licenziamenti disciplinari anche in Mancanza di un espresso richiamo fattone dalla normativa del rapporto e la violazione di esse comporta, con l'illegittimità dei licenziamenti stessi, la possibilità di reintegrazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 della legge citata. (Conf 3130/83, mass n 428043).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)