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Sez. L, Sentenza n. 3130 del 07/05/1983 (Rv. 428043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RIDUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INTIMATO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RIDUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INTIMATO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (che ha - fra l'altro - dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali dette Disposizioni non siano espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro), la tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) assicurata al lavoratore dall'art. 18, primo comma, della stessa legge si estende anche al caso di licenziamento disciplinare intimato - in violazione del citato art. 7 - senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio e di difesa o prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)