Sez. 1, Sentenza n. 4131 del 12/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208401 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni per il deposito della decisione - Deposito tempestivo del solo dispositivo - Sufficienza - Deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Possibilità - Ritardo - Effetto caducatorio sulla misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo. Mediante tale deposito, infatti, si rende certo per gli interessati che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine, e si rende, altresì, possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti. La motivazione dell'ordinanza di riesame, invece, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio - la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)