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Sez. 1, Sentenza n. 5737 del 14/10/1997 Cc. (dep. 06/02/1998) Rv. 209465 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Ritenuta osservanza mediante pubblicazione del solo dispositivo decisorio - Legittimità - Contrasto con principi costituzionali - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209465-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

L'art.309, comma 10, c.p.p., nel prevedere gli effetti della mancata "decisione" del tribunale del riesame entro il termine ivi richiamato, non si sovrappone all'art, 128 stesso codice, che contiene l'indicazione, in generale, del termine entro il quale ogni giudice deve far conoscere la motivazione del provvedimento adottato in camera di consiglio.È pertanto legittimo ritenere che l'osservanza della prima di dette disposizioni sia assicurata anche dalla sola pubblicazione, entro il termine predetto, del dispositivo decisorio, senza che ciò comporti alcun contrasto con principi costituzionali e, segnatamente, con quello affermato nell'art.13, comma II, Cost., giacché esso si limita soltanto a subordinare la privazione della libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria, da adottarsi "nei casi e modi previsti dalla legge".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)