diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 30/04/1997 Cc. (dep. 11/07/1997) Rv. 209331 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Deposito del dispositivo della decisione - Sufficienza - Deposito successivo della motivazione - Effetto caducatorio sulla misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209331-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Il termine perentorio di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame previsto, a pena di decadenza della misura, dagli artt. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., deve ritenersi rispettato se, entro tale termine, interviene la decisione, nel senso che questa, attraverso il deposito del dispositivo, sia constatabile all'esterno e, come tale, immodificabile. Pertanto, il deposito oltre detto termine della motivazione non ha alcuna incidenza sulla efficacia della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)