Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 11/06/1992 (Rv. 477680 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Dichiarazione della madre e rapporti tra questa e il preteso padre all'epoca del concepimento - Valore probatorio - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Valutazione da parte del giudice - Criteri.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, comma quarto, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituisce prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzati dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento sulla sussistenza della paternità naturale, A tal fine, perché si abbia presunzione giuridicamente valida, non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come unica conseguenza possibile, essendo sufficiente che questo sia deducibile dai fatti noti secondo un unico procedimento logico basato sull'"id quod plerumque accidit", la valutazione del quale da parte del giudice del merito sfugge al sindacato di legittimità, sempre che gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza e che le argomentazioni giustificative del convincimento del giudice siano immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 4, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)