Sez. 2, Sentenza n. 4283 del 15/05/1997 (Rv. 504353 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi - Da parte del difensore - Ammissibilità - Rinuncia agli atti del giudizio - Distinzioni reciproche.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinuncia ai singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio), per cui, rispetto ad essa, non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve provenire dalla parte o dal suo procuratore speciale e deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)