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Sez. L, Sentenza n. 11577 del 20/11/1997 (Rv. 510201 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Negozio risolutivo bilaterale - Ammissibilità - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova - Fissazione consensuale di una successiva data di risoluzione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510201-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Dato che il rapporto di lavoro può risolversi, oltre che mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all'art. 1372, primo comma, cod. civ. (scioglimento del contratto per mutuo consenso), deve ritenersi valido l'accordo con cui le parti, a seguito della intimazione del licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova, la cui validità sia in concreto incontestabile alla luce dei principi in materia, abbiano concordato, pochi giorni prima del giorno fissato per la operatività del licenziamento, di prolungare il rapporto in atto per un breve periodo, prefissandone il termine finale attraverso la predisposizione di una lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore (documento costituente solo una sorta di strumento attuativo o certificativo del regolamento negoziale bilaterale), e ciò allo scopo di avvantaggiare il lavoratore (e, in particolare, nella prospettiva di una eventuale assunzione del medesimo da parte di società collegata),

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)