Sez. U, Sentenza n. 105 del 12/03/2001 (Rv. 544678 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ | Impugnazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo - Inammissibilità- Questione sulla giurisdizione del giudice sul provvedimento amministrativo oggetto del procedimento per il merito - Conversione in istanza di regolamento di giurisdizione - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONVERTIBILITÀ
L'impugnazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo ai sensi dell' art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 - previsto dall' art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nella forma di sospensione dell' atto impugnato, ma configurabile anche in quella di emanazione di ordinanza impositiva di comportamenti della P.A. - è inammissibile per l'inidoneità del medesimo, di natura provvisoria, a pregiudicare la risoluzione della controversia, ma può esser convertita in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione se il ricorrente esclude la giurisdizione del giudice in relazione al procedimento pendente per la pronuncia di merito sul provvedimento amministrativo impugnato, in ordine al quale è stata concessa la misura cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 39 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)