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Sez. U, Ordinanza n. 1247 del 23/01/2004 (Rv. 569649 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione dell'esecuzione della sentenza del TAR - Ricorribilità "ex" art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569649-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Avverso l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato sospenda l'esecuzione della impugnata sentenza del tribunale amministrativo regionale, non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento cautelare privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)