Sez. 5, Sentenza n. 13184 del 02/02/2001 Ud. (dep. 03/04/2001) Rv. 218391 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Imputato agli arresti domiciliari - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare in udienza - Rilascio di ufficio del documento comprovante l'esistenza di detta autorizzazione - Necessità - Esclusione - Onere dell'imputato di chiedere copia del provvedimento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
L'autorizzazione concessa all'imputato agli arresti domiciliari di recarsi, senza scorta, in udienza, non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere la autorizzazione in questione (non incombendo al giudice alcun obbligo di rilasciarla di ufficio); dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, nel caso ritenga utile disporre del documento in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)