Sez. 5, Sentenza n. 12690 del 10/11/2014 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263887 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Restrizione agli arresti domiciliari per altra causa - Oneri dell'imputato - Comunicazione tempestiva al giudice competente - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, qualora intenda comparire in udienza ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto tardiva la comunicazione dell'impedimento, inoltrata via fax dal difensore, un giorno prima dell'udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)