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Sez. L, Sentenza n. 4861 del 20/05/1999 (Rv. 526419 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Ente Poste Italiane - Privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Disciplina transitoria - Contenuto.
Stato
decisa il 1999-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526419-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

L'art. 6, comma secondo, del D.L. n.487 del 1993 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito nella legge n. 71 del 1994 dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato...". Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto". Tale ultima disposizione è del tutto consequenziale alla prima: una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI sin dal momento stesso della sua istituzione sorgeva la necessità di una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già privatizzata) e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. Solo in questi termini, molto limitati concettualmente, può dunque parlarsi di "delegificazione" del rapporto, non certo nel senso che alla regolamentazione derivante dalla contrattazione collettiva sia stata attribuita, per il semplice richiamo da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, la stessa efficacia della legge medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)