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Sez. 4 - , Sentenza n. 34332 del 13/06/2018 Cc. (dep. 20/07/2018) Rv. 274763 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Legge 2 dicembre 2016, n. 242 – Cannabis sativa L - Liceità della coltivazione – Limiti – Trasporto e commercializzazione – Applicabilità dell’art. 73, comma 1 e comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274763-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, in base alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L con THC superiore a 0, 2 ma inferiore a 0, 6 per finalità espresse e tassative, deve ritenersi esente da responsabilità penale ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il solo agricoltore e non anche l'acquirente o il trasportatore. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha rigettato il ricorso con cui veniva fatta valere la circostanza che il THC presente nella sostanza sequestrata era inferiore al massimo di principio attivo che la legge 242 del 2016 consente di coltivare).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)