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Sez. 6 - , Sentenza n. 4920 del 29/11/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274616 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione della cannabis sativa L. - Conseguenze - Vendita al dettaglio dei prodotti derivati - Applicabilità del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274616-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, è lecita la commercializzazione di inflorescenze di "cannabis sativa L." proveniente da coltivazioni consentite dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, a condizione che i prodotti commercializzati presentino un principio attivo di THC non superiore allo 0.6 %. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge n.242 del 2016 si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, senza menzionare la successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale attività, in quanto trova applicazione il principio generale che consente la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)