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Sez. 5, Sentenza n. 21663 del 09/10/2006 (Rv. 594751 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Trasmissione a mezzo "fax" - Indicazione a stampa del nominativo dell'estensore - Illeggibilità della sottoscrizione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Contestazione della provenienza dell'atto - Modalità - Presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore indicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594751-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Nel caso in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'illeggibilità della sottoscrizione dell'avvocato estensore dell'atto originale, apposta sotto la chiara indicazione a stampa del suo nominativo, non comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione trasmesso a mezzo "fax", qualora non si contesti la provenienza dell'atto dall'avvocato indicato nel ricorso stesso, dovendosi intendere per contestazione non già la semplice "messa in dubbio" dell'appartenenza della firma al difensore indicato, bensì la vera e propria "negazione" di tale appartenenza, e dovendosi altresì presumere, fino a prova contraria, l'appartenenza della sottoscrizione al difensore il cui nome sia precisamente indicato nell'atto e, quindi, escludere l'attribuibilità della firma a persona non identificabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)