Sez. 5, Sentenza n. 12716 del 09/07/2004 (Rv. 574405 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimenti - Di rami di attività - Remunerati con quote sociali della conferitaria- Esenzione dall'imposta a partire dal 1 gennaio 1986 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la Direttiva del Consiglio n. 85/303/CEE del 10 giugno 1985 (applicabile del primo gennaio 1986) dispone l'esenzione da qualunque imposta sui conferimenti per le operazioni che, alla data del primo luglio 1984, erano esentate od assoggettate ad un'aliquota pari od inferiore allo 0, 5 per cento. Ne deriva che il caso del conferimento di un ramo dell'attività di una società di capitali in altra società di capitali, remunerato con quote sociali della conferitaria, è esente da imposta. Ciò in quanto tale Direttiva (che si è aggiunta a quella del consiglio n. 69/335/CEE del 17 luglio 1969 -concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali- modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 73/79/CEE e 73/80/CEE del 9 aprile 1973) mira a promuovere la libertà di circolazione dei capitali (intesi in senso ampio), considerata essenziale per la creazione di un'unione economica che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e ciò comporta la soppressione delle imposte indirette in vigore negli Stati membri e l'applicazione, in loro vece, di un'imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)