Sez. 2, Sentenza n. 42 del 06/01/1979 (Rv. 396060 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE - ATTENUAZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'APPARTENENZA DEL BENE UN TEMPO A UNA DETERMINATA PERSONA - CONSEGUENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE - ATTENUAZIONE - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'APPARTENENZA DEL BENE UN TEMPO A UNA DETERMINATA PERSONA - CONSEGUENZA.*
La mera proposizione di un'eccezione riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto non vale, di per se, ad attenuare l'Onere probatorio che incombe all'attore in rivendicazione: tuttavia, qualora tale eccezione implichi la mancata contestazione tra le parti in ordine all'originario proprietario del fondo controverso, l'Onere della prova a carico dell'attore si attenua nell'ipotesi che egli faccia derivare il proprio titolo d'acquisto della proprieta, attraverso una serie continua e non interrotta di trasferimenti, dal predetto titolare originario. (Conf 2617/77, mass n 386306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)