Sez. 2, Sentenza n. 7522 del 20/12/1983 (Rv. 432116 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI AVERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PROPRIETÀ DEL BENE RIVENDICATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI AVERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PROPRIETÀ DEL BENE RIVENDICATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
Nel caso in cui il convenuto con Azione di rivendicazione deduca (mediante eccezione o con domanda riconvenzionale) di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, lo attore può limitarsi a dimostrare l'acquisto (direttamente o attraverso successivi passaggi), da colui che, per implicito riconoscimento del convenuto, era proprietario all'inizio del possesso del convenuto stesso, con l'ulteriore conseguenza che, mancata la prova dell'usucapione, ove l'attore dimostri un valido titolo di acquisto da quel proprietario del bene, la relativa domanda di rivendica deve essere accolta. (V 2067/83, mass n 426917; (V 42/79, mass n 396060; (V 2617/77, mass n 386306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)