diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5038 del 09/06/1987 (Rv. 453639 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO MEDIANTE ECCEZIONE O DOMANDA RICONVENZIONALE DI AVERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PROPRIETÀ DEL BENE RIVENDICATO - ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO IN CAPO AL RIVENDICANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453639-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO MEDIANTE ECCEZIONE O DOMANDA RICONVENZIONALE DI AVERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PROPRIETÀ DEL BENE RIVENDICATO - ATTENUAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO IN CAPO AL RIVENDICANTE - CONDIZIONI.*

Il rigore probatorio proprio dell'Azione di rivendicazione - per cui l'attore è tenuto a dimostrare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi trasferimenti si è protratta per il tempo necessario all'usucapione - non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, perché, essendo l'usucapione un titolo di acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento in favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione solo successivo al titolo del rivendicante ovvero non riconosca l'originaria appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa. (V 7522/83, mass n 432116; (V 4774/83, mass n 429658; (V 2067/83, mass n 426917; (V 42/79, mass n 396060; (V 2617/77, mass n 386306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)