Sez. L, Sentenza n. 1502 del 06/03/1986 (Rv. 444884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI IMPRESA DI EDILI - NATURA - CAPACITÀ PROCESSUALE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI IMPRESA DI EDILI - NATURA - CAPACITÀ PROCESSUALE - SUSSISTENZA.*
La cassa edile di mutualità ed assistenza - prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili - costituisce un ente di fatto, dotato di autonomia ed idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici propri, distinto dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi; pertanto essa ha la capacità processuale di stare in giudizio in persona dell'organo (Presidente) che ne ha per statuto la rappresentanza legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)