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Sez. L, Sentenza n. 1442 del 10/02/1987 (Rv. 450898 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PENALE PER IL RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DAGLI IMPRENDITORI EDILI ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450898-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PENALE PER IL RITARDATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DAGLI IMPRENDITORI EDILI ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA - INCLUSIONE.*

Rientra tra le controversie previste dall'art. 409 cod. proc. civ., ed attribuite alla Competenza funzionale del giudice del lavoro, la controversia avente ad oggetto le somme dovute a titolo di penale per il ritardato versamento di contributi dagli imprenditori edili alla cassa edile di mutualità ed assistenza (prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili), atteso che in tal caso la cassa agisce in veste di mandataria dei lavoratori e quindi il credito azionato afferisce comunque alla retribuzione degli stessi ed al relativo rapporto di lavoro. (V 1502/86, mass n 444884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)