Sez. U, Sentenza n. 366 del 18/05/2000 (Rv. 536629 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Esecuzione di opera pubblica - Convenzione prevedente l'obbligo per il concessionario di formare il progetto e promuovere per il concedente i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità - Natura di appalto - Conseguenze - Clausola compromissoria di deferimento ad arbitri - Validità - Equiparazione ex art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, ai fini della tutela giurisdizionale, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti - Ordinari criteri di riparto giurisdizionale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Ha natura di appalto e non già di concessione la convenzione per effetto della quale il concessionario, oltre ad eseguire l'opera, debba formare il progetto, di massima o esecutivo, ed assumere l'iniziativa di promuovere per il concedente i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità, atteso che costituisce esercizio di funzione pubblica l'approvazione del progetto in funzione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la pronuncia dei provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione per pubblica utilità, ma non anche la sola attività di redigere i progetti, né di domandare occupazioni od espropriazioni o di portare ad attuazione i relativi provvedimenti; sicché tale convenzione poteva contenere una valida clausola compromissoria ed efficacemente deferire ad arbitri controversie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario, anche prima della entrata in vigore dell'art. 31 bis legge n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 9 D.L. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1995), il cui quarto comma dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, e quindi le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate, ai sensi dell'art. 5 legge n. 1034 del 1971, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, peraltro anche in deroga all'art. 5 cod. proc. civ., ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 101 del 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)