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Sez. U, Sentenza n. 580 del 10/08/1999 (Rv. 529251 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Equiparazione ex art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, ai fini della tutela giurisdizionale, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti - Ordinari criteri di riparto giurisdizionale - Applicabilità - Controversie su posizioni di diritto soggettivo promosse anteriormente alla entrata in vigore del predetto art. 31 bis - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione ad arbitri in forza di clausola originariamente nulla per contrasto con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 - Sanatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529251-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

A seguito della entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 9 del D. L. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1995, il cui comma 4 dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici - configurabili allorché l'amministrazione conferisca al privato, oltre al semplice incarico materiale della esecuzione di un'opera pubblica, come nel caso dell'appalto, anche quello di compiere una serie di attività, quali, tra le altre, la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, la scelta degli appaltatori, il cui esercizio presuppone il trasferimento delle funzioni pubbliche necessarie per l'espletamento dell'opera stessa - sono equiparate agli appalti, le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate, ai sensi dell'art.5 della legge n. 1034 del 1971, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì, in deroga all'art.5 cod. proc. civ., agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, anche ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato D. L. n. 101 del 1995. Ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto pretese relative a diritti soggettivi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. E, ove, nel vigore dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, si fosse stipulata la clausola con la quale si attribuiva la controversia alla competenza speciale degli arbitri (la cui decisione è deliberata a conclusione di procedimento che si svolge nell'ambito della giurisdizione ordinaria), da considerare, all'epoca, nulla per violazione della predetta norma imperativa, attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, tale nullità sarebbe sanata con effetto ex tunc, sia pure ai soli fini processuali della giurisdizione, per la sopravvenienza della disposizione dell'art. 31 bis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 06/12/1977 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)