Sez. 1, Sentenza n. 21595 del 03/12/2012 (Rv. 628221 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Atto introduttivo di un giudizio - Interruzione della prescrizione ex art. 2943, primo comma, cod. civ. - Dissociazione degli effetti per notificante e destinatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
Ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ., dell'azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale, applicandosi la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)