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Sez. 3, Sentenza n. 422 del 23/01/1986 (Rv. 444032 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444032-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di morosità nel pagamento del canone di affitto di fondo rustico, la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 814 del 1973 - contemplante la concessione di un termine di grazia per la purgazione della mora - riguarda solo le annate agrarie 1970/71, 1971/72 e 1972/73 e, avendo carattere di eccezionalità, non è applicabile quando la morosità riguarda canoni relativi ad annate diverse da quelle suindicate. (Conf 2424/83, mass n 427286; (Conf 3895/82, mass n 421843).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)