Sez. 1, Sentenza n. 41745 del 06/11/2002 Cc. (dep. 12/12/2002) Rv. 223068 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per delitto ostativo alla concessione "ex" art. 4-bis ord. pen. - Scioglimento del cumulo per l'imputazione della pena espiata a quella inflitta per il delitto ostativo - Ricomposizione per il calcolo del minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà - Possibilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Una volta operato lo scioglimento del cumulo, al fine del superamento del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, prima parte, legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà, per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari (risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo), a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)