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Sez. 1, Sentenza n. 34054 del 24/03/2005 Cc. (dep. 22/09/2005) Rv. 232527 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Termine di dieci anni di pena espiata - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per delitto ostativo alla concessione - Scioglimento del cumulo per l'imputazione della pena espiata a quella inflitta per il delitto ostativo - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232527-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione di permessi premi, nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo e verificata espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" per il computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata (art. 30 ter Legge 26 luglio 1975, n. 354) decorre dalla scadenza dell'espiazione della pena per il delitto ostativo e non dall'inizio della detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)