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Sez. 1, Sentenza n. 40301 del 07/10/2003 Cc. (dep. 23/10/2003) Rv. 226064 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Condizioni per la concessione - Termine di dieci anni di pena espiata - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per delitto ostativo alla concessione - Scioglimento del cumulo per l'imputazione della pena espiata a quella inflitta per il delitto ostativo - Legittimità - Ricomposizione per il calcolo del minimo di pena espiata - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226064-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)