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Sez. 5, Sentenza n. 44891 del 09/10/2008 Cc. (dep. 02/12/2008) Rv. 241830 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta patrimoniale - Distacco dei beni dal patrimonio dell'imprenditore - Modalità della realizzazione - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241830-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Ne consegue che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (nella specie, peraltro, il complesso dei beni affittati esauriva il compendio aziendale dell'impresa, per cui n'era derivata l'impossibilità per l'impresa stessa di proseguire nella propria attività economica).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)