Sez. 3, Sentenza n. 40551 del 25/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260757 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norme extrapenali - Modificazioni - Applicabilità dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. - Condizioni - Successione di regolamenti comunitari - Effetto retroattivo - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In tema di successione di leggi penali, la configurabilità del reato di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa ad importazione di banane, per la quale il regolamento comunitario n. 1964/2005 ha introdotto un sistema tariffario fisso eliminando i diritti di confine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Regolam. Consiglio CEE 29/11/2005 num. 1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)