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Sez. 3, Sentenza n. 28681 del 27/01/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270335 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norme extrapenali - Modificazioni - Applicabilità dell'art. 2, comma secondo, cod.pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270335-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Fattispecie relativa ad operazioni di esportazione verso l'Iran di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, reato previsto dall'art. 16, comma primo, D.Lgs. n. 96 del 2003, nella quale la S.C. ha osservato che l'intervento del Reg. UE n. 2015/1861, che ha escluso tale nazione dall'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni commerciali, rappresenta un requisito del fatto descritto dalla norma penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al meccanismo della "norma penale in bianco", che opera solo in relazione ad atti sottoordinati nella gerarchia delle fonti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 96 art. 16 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)