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Sez. 3, Sentenza n. 15481 del 11/01/2011 Ud. (dep. 18/04/2011) Rv. 250119 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma extrapenale - Effetto retroattivo - Presupposto - Natura integratrice della fattispecie penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250119-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo solo se il medesimo integri la fattispecie penale in tal modo venendo a partecipare della natura di questa. (In applicazione del principio la Corte, in fattispecie di introduzione di armi in area protetta, ha escluso effetto retroattivo scriminante alla riperimetrazione del parco dell'Aspromonte di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, non avendo le disposizioni ivi contenute natura integratrice del precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)