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Sez. 5, Sentenza n. 26580 del 21/02/2018 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273355 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norme extrapenali - Modificazioni - Applicabilità dell'art. 2, comma secondo, cod.pen. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273355-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne elimino con efficacia "ex nunc" l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165, Commission clarification n. 7)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 484, Direttive Commissione CEE 15/03/2006 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)