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Sez. 4, Sentenza n. 14815 del 02/10/2003 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228056 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Denunciato contrasto, in riferimento all'art. 3 Cost., degli articoli 34 e 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Manifesta infondatezza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228056-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 Cost., degli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui escludono, in ordine ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, la facoltà di avvalersi dei riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, avuto riguardo alla lieve offensività dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, di apprestare un trattamento parzialmente differenziato, sia sul piano procedimentale che su quello sanzionatorio, introducendo istituti non previsti per i reati di competenza del giudice ordinario, quali la particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)