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Sez. 4, Sentenza n. 34343 del 04/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 228674 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Guida in stato di ebbrezza - Condotta riparatoria - Sottoposizione ad un trattamento socio-terapeutico - Estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228674-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di Estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (nel caso di specie, il giudice di pace aveva dichiarato l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell'imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)