Sez. 1, Sentenza n. 16310 del 26/04/2005 Ud. (dep. 29/04/2005) Rv. 231331 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Ipotesi in cui sia stata esercitata l'azione penale - Non opposizione dell'imputato e della persona offesa - Necessità di verificare in concreto la volontà di non opporsi - Possibilità di interpello - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, previsto nel procedimento davanti al giudice di pace e applicabile anche da giudici diversi in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 63 comma primo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è necessario che il giudice, qualora sia già stata esercitata l'azione penale, accerti in concreto che l'imputato e la persona offesa non si oppongano, anche a mezzo di interpello. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto pronunciandosi sulla richiesta di decreto penale avanzata dal P.M. e la Corte ha annullato la sentenza ritenendo che in questo modo alla persona offesa era stato precluso ogni spazio partecipativo idoneo a consentirle l'esercizio, sia pure implicito, del diritto di opporsi alla definizione alternativa ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, non potendo tale volontà essere desunta dal mero dato storico della mancanza in atti di una formale opposizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)