Sez. 5, Sentenza n. 34852 del 08/05/2007 Ud. (dep. 14/09/2007) Rv. 237717 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Riparazione del danno, ex art. 35 D.Lgs n. 274 del 2000, intervenuta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs n. 274 del 2000 è subordinata alla condizione che la riparazione del danno cagionato dal reato e l'eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose sia intervenuta nel giudizio di primo grado e prima dell'udienza di comparizione e, pertanto, - considerata la finalità deflattiva dell'istituto, preordinato ad evitare la prosecuzione di un giudizio, divenuto inutile quando l'ordine sociale violato dal reato sia stato già ripristinato - non è applicabile nel giudizio di appello, in cui l'entità del danno da risarcire è già accertata ed il ripristino dell'ordine sociale violato non avviene spontaneamente ma su ordine del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)