Sez. U, Sentenza n. 2094 del 18/07/1973 (Rv. 365274 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DELL'AGO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DELL'AGO.*
Quando si controverte in ordine alla esistenza ed entita del reddito tassabile, si ha una questione di estimazione semplice, appartenente in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie; se la controversia si estende ai criteri giuridici seguiti dall'amministrazione nell'accertamento del reddito si ha una questione di estimazione complessa, la quale puo formare oggetto di cognizione da parte del giudice ordinario; per quanto riguarda le prove utilizzate nell'accertamento, una questione di estimazione complessa puo sorgere soltanto se si controverte sull'Onere della prova o sull'applicazione di norme relative a mezzi di prova particolari o limitati, o sull'efficacia giuridica che deve essere attribuita al mezzo probatorio adottato in concreto. (V 2203/71, mass n 352995; 1271/71, mass n 351438).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)