Sez. U, Sentenza n. 2203 del 09/07/1971 (Rv. 352995 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - GIUDIZI DI - ESTIMAZIONE SEMPLICE E DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - DIFFERENZE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - GIUDIZI DI - ESTIMAZIONE SEMPLICE E DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - DIFFERENZE.*
Si ha giudizio di estimazione semplice allorche, esclusa ogni questione di diritto, l'indagine sia limitata ai fatti materiali costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, come quelli concernenti la sussistenza del cespite o dell'attivita da cui deriva il reddito tassabile o in genere degli elementi di puro fatto ad esso relativi. Si ha invece, giudizio di estimazione complessa, allorche l'apprezzamento dei fatti accertati coinvolga la risoluzione di una questione di diritto sulla imposizione tributaria, attraverso l'interpretazione, anche se agevole, di una legge, di un regolamento, di un negozio atto giuridico ovvero attraverso la Determinazione di criteri giuridici che debbono presiedere alla valutazione concreta.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)