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Sez. L, Sentenza n. 4719 del 04/03/2005 (Rv. 580644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Decreti ministeriali - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Decreti correttivi di un precedente errore di applicazione di una norma e ripristinatori degli effetti della corretta applicazione anche per il passato - Illegittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di D.M. prevedente la retroattività della correzione di un errore di classificazione delle imprese - Illegittimità e conseguente disapplicazione da parte del giudice ordinario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

I decreti ministeriali sono atti amministrativi, come tali disapplicabili dal giudice ordinario ove illegittimi - anche quando abbiano natura normativa - ai sensi dell'art. 4 del R.d. n. 2248 del 1865, all. E; tuttavia, se si limitano a ripristinare l'efficacia di una precedente norma, legislativa o subprimaria, già violata, con effetto anche per il tempo in cui la violazione ha già prodotto i suoi effetti, non hanno efficacia retroattiva, in quanto non incidono sfavorevolmente e retroattivamente sulle posizioni soggettive degli amministrati, e non sono pertanto illegittimi. Pertanto non è illegittimo il decreto del Ministero del lavoro 18 giugno 1988, prevedente la retroattività degli atti di correzione degli errori di classificazione delle imprese, grazie al quale l'istituto di previdenza ha potuto retrodatare il provvedimento correttivo della classificazione di un'impresa anche per il periodo in cui l'errata classificazione aveva determinato un versamento dei premi inferiore al dovuto da parte dell'impresa contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DM 18/06/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)