Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 22/03/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201874 - 01
Sentenza - Redazione | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Decorrenza del termine per l'impugnazione.
Sentenza - Redazione
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine per la redazione delle sentenze e, in genere, dei provvedimenti giudiziari. Ne deriva che, quando il termine di deposito della motivazione di un provvedimento maturi tra l'1 agosto e il 15 settembre e, per tale motivo, sia prorogato a data successiva alla fine del periodo di sospensione, quello di proporre impugnazione decorre dalla scadenza di tale ultima data.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)