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Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270586 - 01

SENTENZA - REDAZIONE | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270586-01

SENTENZA - REDAZIONE

I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)