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Sez. 6, Sentenza n. 2853 del 07/07/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202642 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Sequestro di quote o di azioni sociali - Impedimento della commissione di ulteriori reati - Sussistenza - Limite - Fattispecie: imprenditore colluso con associazione camorristica.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202642-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

Il sequestro preventivo delle quote o delle azioni sociali è idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, poiché esso priva i soci dei diritti relativi alle quote, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale. (Fattispecie nella quale l'indagato svolgeva attività imprenditoriali in collusione con un'associazione criminosa camorristica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)