Sez. 5, Sentenza n. 5002 del 11/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209562 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro di quote e azioni sociali - Fine specifico della misura - Sussistenza - Ragioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il sequestro preventivo delle quote o delle azioni sociali è idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, poiché esso priva i soci dei diritti relativi alle quote, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)