Sez. 5, Sentenza n. 2757 del 12/05/2000 Cc. (dep. 11/07/2000) Rv. 217809 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sequestro avente ad oggetto quote e azioni societarie - Custode nominato dal giudice - Diritto di voto nelle assemblee della società - Titolarità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
Il sequestro conservativo penale di quote o azioni societarie mira, nell'interesse del creditore, alla conservazione del patrimonio del debitore che in tal modo non è esposto ad atti che ne diminuiscano il valore, sicché spetta al custode l'esercizio del diritto di voto pertinente ai titoli sequestrati, in quanto egli ha il compito di amministrare la partecipazione sociale e preservarne il valore economico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)