Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006 (Rv. 591739 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di superamento dei limiti del massimale - Natura - Eccezione in senso proprio - Proposizione in appello in un procedimento civile iniziato dopo il 30.4.1995 - Inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale non può essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)