Sez. 4, Sentenza n. 13715 del 28/05/1990 Ud. (dep. 18/10/1990) Rv. 185529 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO PER ALTRA CAUSA - COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE OPPORTUNI ACCERTAMENTI PRIMA DI DICHIARARE LA CONTUMACIA - MANCANZA - CONSEGUENZA: NULLITÀ ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA PRIMO N. 3 COD. PROC. PEN..*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO PER ALTRA CAUSA - COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI DISPORRE OPPORTUNI ACCERTAMENTI PRIMA DI DICHIARARE LA CONTUMACIA - MANCANZA - CONSEGUENZA: NULLITÀ ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA PRIMO N. 3 COD. PROC. PEN..*
Solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione può legittimare un giudizio contumaciale. Quando, invece, il difensore dell'imputato abbia reso circostanziata dichiarazione in ordine allo stato di detenzione dell'imputato per altra causa non risultante dagli Atti, il giudice è tenuto a disporre opportuni accertamenti al riguardo prima di dichiarare la contumacia dell'imputato; in Mancanza si verifica la nullità assoluta di cui all'art. 185 comma primo n. 3 cod. proc. pen. per violazione del diritto dell'imputato ad intervenire nel giudizio. (V mass n 183013, ed ivi citata; (V mass n 181611, ed ivi citate; (V mass n 169967; (V mass n 167791; (Conf mass n 113780).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)