Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 17/10/1984 Ud. (dep. 08/02/1985) Rv. 167791 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCATA TRADUZIONE DELL'IMPUTATO DETENUTO - NULLITÀ ASSOLUTA DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCATA TRADUZIONE DELL'IMPUTATO DETENUTO - NULLITÀ ASSOLUTA DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'omesso ordine di traduzione all'udienza dell'imputato detenuto, risolvendosi nella violazione del suo diritto ad intervenire nel giudizio, è causa di nullità assoluta del dibattimento celebrato e della sentenza, ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., qualora al giudice sia noto lo stato di detenzione. (fattispecie in tema di conoscenza da parte del giudice del relativo stato detentivo attraverso la nomina del difensore effettuata in carcere secondo le formalità prescritte dall'art. 80 cod. proc. pen.). (V mass n 156940; (V mass n 160446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 80, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 22, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)